lunedì 8 febbraio 2016

DDL CIRINNA'

DISEGNO DI LEGGE

CAPO 1




DELLE UNIONI CIVILI


Art. 1.

(Finalità)


1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso

sesso quale specifica formazione sociale.

Art. 2.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)


1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone

dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra



persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è



soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di

costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la

sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice



civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e

il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti



di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio

a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura

cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso

sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della sezione VI del capo III del

titolo VI del libro primo del codice civile.

5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento

attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti,

l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la

residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un

cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al

cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di

stato civile.

Art. 3.

(Diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso)


1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli

stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla

fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute,

ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e

casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;

a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui alle

sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice

civile nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166bis,

342bis,

342ter,



408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma, numero

4), 2659 e 2941, numero 1), del codice civile.

4. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole

«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi

forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si

applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La

disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non

richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II

della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 4.

(Diritti successori)


1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni

previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo Vbis



del

titolo IV del libro secondo del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)


1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola:



«coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)


1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al capo V

del titolo VI del libro primo del codice civile, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le

disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e

12 del decretolegge

12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 novembre 2014, n. 162.

2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione

civile fra persone dello stesso sesso.

Art. 7.

(Costituzione dell'unione civile in caso di scioglimento automatico del matrimonio)


1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non

sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica

instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'ulteriore

regolamentazione dell'unione civile)


1. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti

princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento



dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo



l'applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata

dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano

contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la



presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,

nei regolamenti e nei decreti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali.

3. Ciascuno schema di decreto legislativo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei

ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di

esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni

parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato,

anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari

scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1,

quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai

pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e

motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro

il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti

possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai

sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti

medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma l, con la procedura

prevista nei commi 2 e 3.

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 86 del codice civile in materia di libertà di stato per contrarre

matrimonio)


1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le

parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 10.

(Disposizioni finali e transitorie)


1. Le disposizioni del presente Capo acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie

necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in

vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a).

CAPO 2




DELLA DISCIPLINA

DELLA CONVIVENZA


Art. 11.

(Della convivenza di fatto)


1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due

persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza

morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da

matrimonio o da un'unione civile.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e

33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 12.

(Reciproca assistenza)


1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti

dall'ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di

assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di

organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o

convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni

o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in



materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di



trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in

caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 13.

(Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione)


1. Salvo quanto previsto dall’articolo 155quater



del codice civile, in caso di morte del

proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di

continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se

superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli

minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad

abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il diritto di cui al comma 1 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di

abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile

o di nuova convivenza di fatto.

3. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di

comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 14.

(Inserimento nelle graduatorie per

l'assegnazione di alloggi di edilizia

popolare)


1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di

preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o

causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 15.

(Obbligo di mantenimento o alimentare)


1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui

all'articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere

dall'altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato

in proporzione alla durata della convivenza.

2. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui

all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente

di ricevere dall'altro convivente gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla

durata della convivenza.

Art. 16.

(Diritti nell'attività di impresa)


1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo

230bis



è aggiunto il seguente:

«Art. 230ter.




(


Diritti del convivente). Al



convivente di fatto che presti stabilmente la

propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili

dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,

anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione

non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 17.

(Forma della domanda di interdizione

e di inabilitazione)


1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del

coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno,

qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero

ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 18.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti

del contratto di convivenza)


1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo,

nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri

individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 19.

(Contratto di convivenza)


1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in

comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale possono altresì fissare la

comune residenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti

in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne

ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne

copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli

5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.

223.

4. Il contratto può prevedere:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle



sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del



titolo VI del libro primo del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in

qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire

conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli

appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni

anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del

contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in

cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Art. 20.

(Cause di nullità)


1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da

chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di



convivenza;

b) in violazione del comma 1 dell'articolo 11;

c) da persona minore di età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi



dell'articolo 84 del codice civile;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.



2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di

interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il

delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di

proscioglimento.

Art. 21.

(Risoluzione del contratto di convivenza)


1. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.



2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle

forme di cui al comma 2 dell'articolo 19.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il notaio che riceve o che

autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, a

notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal

contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la

dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a

novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o



unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha ricevuto il contratto

di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del



contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché

provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del

contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 22.

(Norme applicabili)


1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30bis.




(

Contratti di convivenza). 1.


Ai contratti di convivenza disciplinati dal Capo

II della legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e

disciplina delle convivenze si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti

di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino



italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti

in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di



cittadinanza plurima».

Art. 23.

(Copertura finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Capo I, valutati complessivamente in 3,7 milioni di

euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno

2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7

milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro

per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a



3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro

per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno

2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge

29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente



riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20152017,

nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al

monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 della

presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si

verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al

comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla

copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle

dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi

dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello



stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma

2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.


domenica 10 gennaio 2016

VANNI PICCOLO: Dario Bellezza per poter lavorare, per poter presenziare ad un dibattito del circolo Mario Mieli ha chiesto un gettone di presenza di 300 mila lire. Che qualcuno gliene abbia offerte di più per fare queste dichiarazioni oggi?


     Quello che segue è la prima parte dell’intervento di Vanni Piccolo (registrato  e trasmesso da Radio Radicale)  e anche se non si sente la parte introduttiva, il suo pensiero sull'argomento è ampiamente esplicitato. Per chi volesse approfondire l'argomento  "dark room e l'aids "può seguire la conferenza stampa tenutasi dal Mario Mieli il 12 maggio 1993  (con gli interventi di Andrea Pini e Luigi Cerina) al seguente indirizzo:
 
http://www.radioradicale.it/scheda/54610/54676-il-circolo-di-cultura-omosessuale-mario-mieli-le-dark-room-e-laids-organizzata

 

…dove poter  favorire la comunicazione il petting etc, questo non credo che debba suscitare questi grandi scandali. Noi contestiamo enormemente, cioè denunciamo chi ancora una volta, si approccia a combattere l’aids attraverso un lato assolutamente moralistico, sessuofobico in questo caso, mentre per altri versi abbiamo assistito a quanta battaglia è stata fatta per la droga.  Un’ultima cosa voglio dire. Il Circolo Mario Mieli ha fatto una grande battaglia di prevenzione,  soprattutto. Quindi oggi si può permettere anche di fare delle attività di finanziamento come quella di Muccassassina. Un’attività  di finanziamento della Muccassassina è la nostra attività di discoteca il venerdi sera. Muccassassina (tutto unito) è l’attività aggregativa di discoteca che il circolo M.Mieli realizza tutti i venerdi sera alla discoteca Castello. Ha avuto un grande successo, siamo stati bravi, non lo so …Lo spirito è proprio quello di finanziare tutto il lavoro del M.Mieli sull’aids. Certamente offriamo anche una formula simpatica etc. Ma è un’associazione che si occupa degli omosessuali e che lavora ancora una volta, anche dal punto ricreativo per gli omosessuali. E' questo il sentire che ha fatto e che fa esplodere Muccassassina  come fenomeno a Roma per cui noi ci ritroviamo con moltissime persone ogni settimana, giornalisti etc. Questo credo stia creando qualche problema. Questa esplosione di gente di divertimento, non lo so, mi puzza. Cioè che ci sia un ‘avversione contro questa attività di Muccassassina. Mi puzza un po’ di malafede. Vorrei capire, quali sono i motivi, secondo me, non sono onesti, non sono di convinzione culturale. Cioè l’attacco che si porta oggi alle dark room non nascono solo perché oggi una persona è contraria. Nascono da altri obiettivi  che potrebbero essere quelli di mettersi in mostra. Perché fallimenti letterari o fallimenti politici vogliono assolutamente oggi far riemergere qualcosa che..Cioè non mi è chiaro questo progetto né di Consoli né di Bellezza che l’altra sera pure, come citato dal Tempo, viene fuori che il circolo M.Mieli ha avuto finanziamenti e non ha mai fatto un bilancio pubblico. Il Mario Mieli ha sempre esposto ogni anno durante l’assemblea dei soci il bilancio pubblico. Dario Bellezza per poter lavorare, per poter presenziare ad un dibattito del circolo Mario Mieli ha chiesto un gettone di  di 300 mila lire. Che qualcuno gliene abbia offerte di più per fare queste dichiarazioni oggi?

domenica 27 dicembre 2015

Volevo i pantaloni: Naked Party e foglia di fico


Volevo i pantaloni: Naked Party e foglia di fico

  di Mattia Morretta

 

Togliersi di dosso gli abiti feriali o della festa (esiste ancora la differenza?), una volta assolti i compiti quotidiani o dopo le riunioni di famiglia e di condominio, per oziare in un dolce far niente per qualche ora in costume adamitico in un ambiente alla giusta temperatura, distensivo e gradevolmente arredato, magari se fuori piove o fa freddo. Il programma potrebbe essere allettante, benché ne sia necessario presupposto la propensione al cosiddetto naturismo, in assenza della quale la nudità integrale, propria o altrui, può risultare disturbante e persino angosciante.

E’ giunta sino a noi l’onda lunga della moda, da tempo in voga all’estero, del nudo a tutte le ore e in tutte le salse, come mezzo di evasione e di socializzazione con uno sfondo erotico. Nella sua versione di esigenza o preferenza mi pare un fenomeno tipico del nord, influenzato anche dai rigori del clima, perché nell’area mediterranea il corpo è largamente presente nella vita di tutti i giorni e in ogni stagione, la fisicità vi si esprime più direttamente, non solo laddove le vesti si riducono al minimo col bel tempo bensì pure ove l’abito diviene una coltre per un preciso messaggio alla comunità. Per quanto ci riguarda, non è un caso se abbiamo il più ricco patrimonio di statue di nudo e vantiamo la tradizione delle terme pubbliche di romana memoria. Da noi le èlite economiche e intellettuali venivano anche a respirare, se non a vivere, la sensualità per loro “liberatoria” quale polarità simbolica nel conflitto tra ragione e sentimento, collettività e individuo, controllo sociale e corporeità.

Dal punto di vista omosessuale, la nudità all’aperto (per esempio, in zone appartate lungo le rive dei fiumi o in spiagge riservate) è diversa e ha altre implicazioni rispetto a quella più recente a porte chiuse, in normali caffè o bar. Gli stranieri sono abituati e propensi a chiedere tra i servizi nelle località ove svernano o vanno in vacanza il clothing optional, in piscina e nei villaggi turistici esclusivi. Basta leggere le reclame sulle guide gay per rendersene conto.

Negli ultimi anni, però, si è imposto come vero e proprio genere il nudismo da esercizio commerciale, in almeno due versioni, una più pragmatica (finalizzata alla fruizione sessuale) e un’altra più ricreativa o relazionale (indirizzata ad alleggerire la formalità e il conformismo dell’incontro). In realtà, è implicito che la spinta fondamentale provenga dal narcisismo e che siano prevalenti, oltre che obbligatorie, le componenti esibizionistiche e voyeuristiche nell’eros degli interessati.

Da un lato, si tratta di una estensione dell’idea di base sottesa alle saune e ai bagni termali, portata direttamente al capolinea del tragitto togliendo per così dire quel residuo di velo legato all’asciugamano e al ricorso ad una giustificazione curativa o salutistica. Dall’altro lato, è in gioco la facilitazione dell’interazione tra uomini attraverso la riduzione delle barriere/interferenze sociali e l’aumento dello stimolo dei sensi (a cominciare ovviamente dalla vista ma senza trascurare l’olfatto). Da  quest’ultimo punto di vista, potrebbe esserci qualcosa di interessante in senso sociologico su cui meditare. Sembrerebbe, infatti, di avere a che fare con la riproposizione in chave omosessuale e interna al gruppo gay della teoria del buon selvaggio, con l’apologia della liberazione dai gravami del condizionamento dell’ambiente. La nudità che ride (nella parole di Robert Musil) promette umanizzazione, spontaneità, naturalezza. Secondo tale ideologia, l’essere umano potrebbe rivelarsi più autentico e flessibile, se lo si mettesse in condizione di non indossare una uniforme, sostenere un ruolo, difendersi dal giudizio della pubblica opinione. Ridotto al suo fondamento corporeo e alla pelle quale unico scudo/confine egli sarebbe più disponibile al confronto e al rapporto, addirittura umile e disposto a riconoscere la base comune dell’identità. Sarebbe dunque la rivincita dell’individuo sulle costrizioni e le imposizioni della massa, il che vale a maggior ragione per gli omosessuali nel loro “mondo” separato e a pagamento. Invece di manipolarsi e usarsi nel buio e nell’impersonalità più alienanti, essi potrebbero condividere spazi e tempi “liberi” da impegni e calcoli (compresi quelli della ragioneria sessuale), stando comodamente seduti di fronte o accanto, piuttosto che passeggiando a ritmo lento, in piena luce o a media luce, senza altro vestito che le proprie espressioni facciali e altro biglietto da visita che il nudo corpo. E’ il giardino dell’Eden prima della cacciata?!

Nei fatti cosa accade a casa nostra, ad esempio nella Milano da bere ( a piccoli sorsi, pena l’avvelenamento garantito)?! Ci attendono scenari da El jardin de las delicias di El Bosco o da Le tentazioni di Sant’Antonio di J.Bosch?! In città sono alcune saune e diversi bar con vocazione hard a proporre da qualche anno il naked party. Le prime si direbbe più per risparmiare le spese degli impianti idrici, della lavanderia e della illuminazione, che non per andare incontro alla voglia dei clienti di fare sesso senza troppe scuse e giri a vuoto. I secondi per attirare consumatori mostrandosi più spinti e trasgressivi, osando infrangere gli ultimi tabù contro l’approccio sessuale diretto, ritenuto l’unico collante e la vera meta degli omosessuali di qualunque  età ed estrazione. I commercianti spregiudicati dell’ultima ora non hanno dubbi. “Sappiamo di cosa avete voglia e come soddisfare le vostre esigenze col minimo dispendio di energie (il denaro, si sa, va speso a cuor leggero). Ci pensiamo noi, voi dovete metterci solo il coraggio di varcare la soglia e sentirvi protagonisti (comparse) nelle nostre location. Provate per credere. Grazie alla tessera Arci e al biglietto d’ingresso con o senza consumazione, il limite residuo alla vostra liberazione in quanto gay è superato e dopo potrete orgogliosamente dire di esservi messi a nudo in senso letterale per la causa”. C’è la serata infrasettimanale e c’è quella festiva, per tentare di vivacizzare un calendario altrimenti povero e monotono, ma il risultato finale è comunque la scadenza fissa, perché è inutile sforzare la memoria visto che sono le abitudini a dare sicurezza. Così, conoscendo la tipologia di prodotti in offerta e la dislocazione dei reparti, ci si può distribuire in base alle preferenze e la frequentazione è più ordinata e codificata.
Del resto, nelle città europee ove il tempo da dedicare al piacere è altrettanto strutturato di quello da destinare agli affari e ai soldi, vige la diffusione gratuita nei quartieri gay di agende piene zeppe di appuntamenti per ogni sera e notte (anche pomeriggio), con tanto di fasce orarie, differenziate per tipo di esercitazione erotica (alcune definibili a buon diritto “eroiche”), per codice di abbigliamento o look, per ogni gusto e disgusto.

Per gli imprenditori gay d’oltralpe si tratta di lavoro e lo assolvono con lo zelo dei mercanti protestanti, avendo cura di non perdere del tutto la faccia o addirittura far bella figura grazie a pubblicità sulla prevenzione e alla distribuzione capillare dei profilattici nei loro locali (anfratti compresi, perché si sa l’attimo va colto, sempre).

L’impressione di varietà e divertimento è tuttavia di breve durata. All’estero il sesso viene oramai parcellizzato fino all’inverosimile, siamo già alla scissione dell’atomo sessuale, si gratta disperatamente in fondo della pentola per ricavarne briciole infinitesime di novità o variazione, si è costretti a erotizzare qualunque cosa e a inventarsi occasioni di festeggiamento di ogni pratica o parte del corpo. Non avendo altro da tradurre in prodotto e vivendo dello sfruttamento dei “bisogni” sessuali (per i gay non esistono orologi e cicli biologici: sex forever whatever wherever), è giocoforza  creare in laboratorio le opportunità e le declinazioni all’in-finito sul tema del godimento erotico, del pene e dei buchi, dei liquidi organici e dei cosiddetti giocattoli (sovente strumenti di tortura: perché il sadomasochismo dovrebbe essere normale per un omosessuale?).

Per questo, forse, trionfano i servizi web e le linee telefoniche di contatto immediato o sotto forma di caselle vocali, segreterie o altro. La vana speranza è quella di sottrarsi alla schiavitù del passaggio obbligato (con aggiunta di alcolici e droghe) nei soliti posti, alla intermediazione degli incontri ad esclusivo vantaggio dei gestori, alla fedeltà a presunti stili di vita. Presi singolarmente, però, la gran parte dei gay non sa più che pesci pigliare (sit venia verbo), annaspa tra finzioni sentimentali e copioni pornografici, nel faccia a faccia senza la cornice della riserva territoriale fatica a trovare fondamenti all’identità e cade nelle trappole dell’isolamento e della ghettizzazione senza aperture  o prospettive culturali. Per una verifica sul campo da antropologo dilettante e per curiosità personale ho presenziato tempo fa ad uno di tali “party” in un noto bar nella semi-periferia cittadina, di domenica per poter accedere dalla sauna attigua – l’ultima offerta è, appunto, l’incrocio degli ambienti contigui al primo piano e la mescolanza dei diversi tipi di clientela. L’idea di lasciare gli abiti in un sacchetto e tenere le calzature mi pare, infatti, disagevole oltre che comica; d’altronde, è assurdo che gli avventori del sex club sia consentito di portare sporcizia e microbi con le loro scarpe negli spazi della sauna, vanificando quel minimo di igiene auspicabile. Se l’intento è quello di accorciare le distanze e rendere più naturale o spontaneo il contatto interpersonale, la realizzazione pratica è un insulto alla fantasia erotica e al relax.

Qui, il detto mens sana in corpore sano vale a rovescio, cioè è confermato nella variante patologica. Una mente bacata trasforma di fatto il corpo in un involucro vuoto o un robot metallico. I convenuti sono per lo più dediti ad un moto convulso, il nervosismo traspare dalle movenze e dagli sguardi, la frenesia motoria dà sfogo all’irrequietezza interna. Gli ambienti della zona bar sono di una bruttezza angosciante, pur nella penombra o sotto le luci rossastre. Sostare, effettivamente, è doloroso, perché le pareti e i vani nel loro complesso sono cornice inappropriata per la pelle dei corpi pur sempre umani, anche solo dal punto di vista estetico, vedere giovani e uomini di mezza età ignudi e lividi fa venire in mente bettole malfamate in paesi del terzo mondo, ma anche lupanari di infima categoria, e ancora favelas o slum in cui regnano miseria e degrado. L’andirivieni da una zona all’altra, nell’unica accezione della caccia al potenziale partner sessuale, trova una parziale pausa nelle esplorazioni delle camere completamente buie poste alle due estremità del locale. Una di queste comprende una sala con proiezione su schermo gigante di video pornografici, ricavata ricorrendo a pesanti tendoni scuri, che creano ai lati due corridoi stretti per coloro che vogliono giocare a fare i guardoni. Minuscoli box di compensato, dotati di fori ad altezza d’inguine, si susseguono per dare l’effetto “labirinto” (poveri noi, che approssimazione architettonica). C’è da chiedersi come si possa trascorrere in luoghi tanto poveri e deprimenti più i un paio d’ore giusto una volta ogni tanto. Ciò che, tuttavia, appare più accettabile immaginando persone con indosso agli abiti, diviene quasi intollerabile nella constatazione diretta dell’effetto dell’ambientazione volgare e svilente su corpi nudi. La pretesa di spontaneità è annullata dall’artificialità della messinscena a puro scopo di consumo sessuale, e d’altronde i clienti hanno pagato per delegare ai gestori la confezione e il contenuto del prodotto, si beano della passività e della de-responsabilizzazione, incuranti delle conseguenze a breve e a lungo termine (colgono tutti il momento, è ovvio). Si capisce subito che qui la finalità della parata senza vestiti è di fare in modo di trovarsi già pronti per un sesso sbrigativo e frettoloso, saltare tutti i preamboli a andare al sodo. Eppure, se è solo questione di usare il membro o i buchi organici, perché essere nudi? Per far cadere in tentazione più rapidamente o per mostrare/svelare l’oggetto del desiderio (non è che poi l’oscurità consente molto l’utilizzo degli occhi!)? Il pene e le natiche sono in tal modo esposte alla valutazione veterinaria e all’asta dell’erotismo in svendita?!

Qua e là, a parte i cunicoli (ogni quanto vengono puliti?), c’è qualcuno che dà spettacolo attraverso le porte aperte di piccoli camerini con monitor sempre accesi, dalla lipodistrofia evidente sui volti non pochi sono della parrocchia Hiv. Più che da arrossire, c’è da impallidire perché si ha l’impressione di girare tra le quinte del set cinematografico di un thriller scadente.

Al contrario di quel che ci si aspetta. La visione dell’insieme e dei dettagli corporei finisce per inibire l’immaginata stimolazione erotica, la pretestuosa democrazia del nudismo sessualizzato è sopraffatta dalla sollecitazione di repulsioni, idiosincrasie, predilezioni squisitamente fisiche. Tastare nel buio e cercare/offrire solo il genitale (o l’ano e la bocca) è un conto, toccare un corpo fatto in un certo modo e appartenente ad un preciso individuo è un altro. Inoltre, per molti non è facile sottoporre con disinvoltura il pene all’osservazione puntigliosa della concorrenza e di un pubblico notoriamente esigente su tale mercanzia. Per questo ai più “timidi” (così dice la pubblicità) è consentito di indossare slip o costumi da bagno (che pasticci e contraddizioni grossolane!).

Si prova un senso di pensa in generale per la carne umiliata nonostante le muscolature da palestra e i portamenti da maschioni vanitosi, in particolare colpiscono i  corpi sgraziati, eccessivi nella magrezza o nella pinguedine, i ragazzi poco più che ventenni spauriti o al contrario spudorati, i più maturi stanchi di recitare la parte oppure servi superbi del sesso dio-padrone. Son tutti officianti di un rito senza liturgia né iniziazione, non c’è apprendimento possibile, è esclusa la vanta cultura del corpo e persino del piacere. Manichini per giunta privi di braccia e di testa, burattini i cui fili sono retti a loro insaputa o col loro consenso informato dai programmatori di professione della vita erotica della minoranza gay. Dopo aver creduto di essere destinati alla repressione o alla clandestinità, essi si ritrovano tra le mani il potere di gestire la sessualità in territori e riserve loro destinati con approvazione sociopolitica, da spendere come moneta corrente in supermercati del divertimento compulsivo. Quanta libertà sprecata! Ci si può accontentare della consueta scusante di essere cresciuti con dentro rabbia e frustrazione perché costretti a misurarsi col pregiudizio o con l’assenza di modelli positivi di identificazione?! Si consolino gli adulti di oggi, comunque, perché quelli di domani avranno come figure di riferimento politicanti senza scrupoli, travestiti e tran gender prezzolati dalla Tv, conduttori televisivi agguerriti e violenti, opinionisti di partito, consulenti d’immagine di grido, mantenuti nullafacenti pieni di droghe sintetiche, e via orripilando.

Il confronto con quanto accade all’estero è istruttivo. Nelle grandi metropoli straniere l’ultima trovata è bere il thé, svestiti nel bar gay. Si direbbe il massimo della tradizione e dello scandalo, entrambi borghesi. L’ideale per paesi protestanti, dove l’ipocrisia è un valore, o per i puritani, per i quali il sesso è una componente a sé stante, staccata dal resto della persona e dell’esistenza. Tra gli spunti più frivoli c’è l’ipotesi che vede nel mostrarsi frontalmente nudi, in piena luce, una fonte di soddisfazione della fantasie sopite nella quotidianità rispetto a persone incontrate in società (immaginare come siano fatte al di sotto dei più vari abbigliamenti) Si potrebbe obiettare che alla lunga si crei una situazione analoga a quella dell’essere vestiti di tutto punto, perché la fomalità prende necessariamente il sopravvento, anche giustamente. In questo senso, mi sembra si possa affermare che sia in gioco un tentativo di tipo omeopatico di de-sessualizzare sia la nudità che la relazione, a distanza o da vicino, tra uomini omosessuali. La vita in comune, infatti, specie se stretta e in piccoli gruppi, inibisce l’investimento sessuale dei più prossimi e rende più difficile il passaggio all’atto. Inoltre, l’esposizione ripetuta allo stimolo della nudità dovrebbe sortire l’effetto di una desensibilizzazione e di una smitizzazione della componente sessuale dello scambio interpersonale. Insomma, una forma di cura per l’eccesso di identificazione sessuale di cui soffrono i gay soprattutto cittadini (ma anche i provinciali non scherzano). I campi per nudisti, in effetti, non servono per facilitare lo scambio sessuale, semmai per gratificare impulsi narcisistici.

Il corpo nudo non ha scopo o esclusivo significato erotico, non parla solo di potenziali rapporti o gesti sessuali. La sua valenza in termini di differenza sessuale (il marchio distintivo dei due sessi) è inequivocabile, ma non condizione sufficiente ed obbligata per l’atto unitivo. Per certi aspetti, la curiosità o l’interesse che esso suscita, finanche nelle sue raffigurazioni pittoriche o scultoree, ha a che fare con la meraviglia di fronte alla creatura, quindi al rimando all’idea del creatore (a Sua immagine e somiglianza…) E’ l’umanità messa a nudo, fragile, vulnerabile, e al contempo misteriosa ed incredibile.

Per questo le sceneggiate di certi naked party fanno rimpiangere i balli alla corte viennese in uniforme di gala. Mi viene spontaneo reclamare: ridatemi i pantaloni, perché tanto sotto il vestito c’è il niente…

Mattia Moretta (novembre 2006)

venerdì 25 dicembre 2015

ANZIANI E OMOSESSUALITA'



 
                                    1997
 

 

A cura dell’istituto GAY COUNSELING

(collaborazione dr. Maria Faccini)

 

I cambiamenti della fisiologia sessuale comportano spesso per gli anziani una

 modifica delle loro relazioni interpersonali e dell’attività sociale. Alcuni anziani

 possono reagire al declino della reattività sessuale con la cosiddetta “ andropausa”,

 spesso caratterizzata da irritabilità, depressione e da un progressivo sganciamento

dall’attività sessuale. Altri possono impegnarsi nella ricerca di partners più giovani

e sempre diversi, trascurando quello attuale, in modo da ottenere stimoli erotici che

 richiamino e ricordino l’intensità sessuale della gioventù. Gli uomini che affrontano

 il problema in modo più adeguato possono, invece, compensare le variazioni della

sessualità con un approfondimento della comunicazione e della conoscenza del proprio

 partner, ed ottenere così una maggiore sintonia. Nelle donne è spesso molto viva la

vergogna per il proprio corpo. Possono essere molto sensibili alla perdita di attrazione

fisica sul partner e soffrire della sua distanza. Se non cadono nella rassegnazione o nella depressione, possono cercare una compensazione nel benessere, in una vita piena di

comforts e nel quieto vivere. Secondo Claman (1966), comunque, si invecchia così

come si è vissuti: esiste, cioè, una continuità dello stile di vita che caratterizza la

condotta sessuale di ogni singolo individuo. Per molte donne la soddisfazione dei

 desideri sessuali e di affetto può essere molto difficile nella vecchiaia; infatti, ad

una certa età, la maggior parte degli uomini ha un partner mentre la maggior parte

delle donne è sola. Questo può essere dovuto al fatto che le donne vivono più a lungo

o alle loro ridotte possibilità di trovare un partner accettabile. A volte sono donne che

hanno dovuto assistere uno più malati terminali e che  non vogliono più rischiare 

di ripetere l’esperienza. Un argomento di molte terapie per la depressione di donne

 anziane è la necessità di abituarsi ad una vita da sole per la prima volta nella vita.

Spesso è necessario arrivare ad accettare il fatto che il bisogno di una persona vicina

 non può essere soddisfatto. Le alternative disponibili sono la rivalutazione delle

amicizie e l’accettazione dello status di single.

Anche gay e lesbiche invecchiano e possono avere maggiori difficoltà dei soggetti

eterosessuali a trovare un partner soddisfacente. Le ricerche sulla terza età di gay e

lesbiche sono limitate e recenti, anche perché molti hanno scoperto il loro orientamento

 sessuale in un’epoca in cui questo era spesso tenuto nascosto. Il grado di inserimento

sociale degli anziani omosessuali dipende da fattori quali l’accettazione o meno, da

 parte della famiglia, del loro stile di vita. Lipman (1986) cita diversi studi secondo

 i quali sia gay che lesbiche anziani avevano più amici di individui eterosessuali della

stessa età. Delle solide amicizie possono sostituire o integrare i tradizionali rapporti di

 parentela. Queste amicizie costituiscono, comunque, una importante opportunità di

inserimento sociale.

I gruppi di sostegno sono importanti sia per gli omosessuali che per gli eterosessuali.

 L’estensione della rete di sostegno è spesso correlata alla località in cui si vive. Nei

centri urbani, dove il movimento per i diritti dei gay ha avuto un impatto maggiore e

dove ci sono più persone che nelle località rurali, gli omosessuali anziani hanno maggiori

 possibilità di inserirsi in una rete di sostegno e di impegnarsi in azioni collettive.

Il maggior numero di individui presenti nelle aree urbane è un elemento importante,

 poiché gay e lesbiche anziani tendono a frequentare altri gay e lesbiche (Lipman !986).

Come per gli eterosessuali, anche per gli omosessuali la presenza di un partner affezionato

 è una fonte di soddisfazione ed una protezione contro lo stress, soprattutto quando la

relazione dura da tempo. Per Elinor B. Waters e Jane Goodman, possono nascere

problemi quando un membro della coppia entra in ospedale o in una casa di riposo,

perché il partner può non essere considerato un membro della famiglia sia dai funzionari dell’istituzione che dalla famiglia di origine. In questi casi ai membri della coppia può

 essere negata la possibilità di

 sostenersi vicendevolmente, di stare in intimità, ed in caso di malattia terminale,

 persino di salutarsi.

 Come le coppie non sposate, le coppie di gay e lesbiche possono avere difficoltà con

 testamenti e procure. In alcuni Paesi questa situazione sta cambiando.

E’compito dei consulenti locali tenersi aggiornati sugli sviluppi della situazione e

promuovere misure legislative che favoriscano i loro clienti…

 

Bibliografia

Faccini M. (1995) Counseling per la terza età Psicogeriatria. Quaderni ASPIC

Roma

Laicardi C. e al. (1987), Idee e Progetti per l’Anziano nella Città – Passeggiate

 Romane, in Psicologia e Qualità della Vecchiaia, a cura di C. Laicardi, Il Pensiero

Scientifico Ed. Roma

Lipman, A. (1986) Homosexual relationschip. Generations, 10 (4,51-55).

Claman A. D.(1966) Introduction to panel discussion: sexual difficulties after 50,

Can. Med. ASS.Y,94:207.

January 1997

 

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Anziani e omosessualità.htm