DISEGNO DI LEGGE
CAPO 1
DELLE UNIONI CIVILI
Art. 1.
(Finalità)
1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso
sesso quale specifica formazione sociale.
Art. 2.
(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante
dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone
dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è
soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di
costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la
sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice
civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e
il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti
di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio
a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso
sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della sezione VI del capo III del
titolo VI del libro primo del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento
attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la
residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un
cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al
cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di
stato civile.
Art. 3.
(Diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute,
ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui alle
sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice
civile nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166bis,
342bis,
342ter,
408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma, numero
4), 2659 e 2941, numero 1), del codice civile.
4. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non
richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II
della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 4.
(Diritti successori)
1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni
previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo Vbis
del
titolo IV del libro secondo del codice civile.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola:
«coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».
Art. 6.
(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al capo V
del titolo VI del libro primo del codice civile, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le
disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e
12 del decretolegge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162.
2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione
civile fra persone dello stesso sesso.
Art. 7.
(Costituzione dell'unione civile in caso di scioglimento automatico del matrimonio)
1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non
sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica
instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Art. 8.
(Delega al Governo per l'ulteriore
regolamentazione dell'unione civile)
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo
l'applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata
dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano
contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Ciascuno schema di decreto legislativo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei
ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato,
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1,
quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro
il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai
sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma l, con la procedura
prevista nei commi 2 e 3.
Art. 9.
(Modifica dell'articolo 86 del codice civile in materia di libertà di stato per contrarre
matrimonio)
1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le
parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
Art. 10.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni del presente Capo acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in
vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a).
CAPO 2
DELLA DISCIPLINA
DELLA CONVIVENZA
Art. 11.
(Della convivenza di fatto)
1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e
33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Art. 12.
(Reciproca assistenza)
1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti
dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di
organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni
o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in
materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in
caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Art. 13.
(Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 155quater
del codice civile, in caso di morte del
proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di
continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se
superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli
minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Il diritto di cui al comma 1 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di
abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile
o di nuova convivenza di fatto.
3. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di
comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Art. 14.
(Inserimento nelle graduatorie per
l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare)
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di
preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o
causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Art. 15.
(Obbligo di mantenimento o alimentare)
1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere
dall'altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato
in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente
di ricevere dall'altro convivente gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla
durata della convivenza.
Art. 16.
(Diritti nell'attività di impresa)
1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo
230bis
è aggiunto il seguente:
«Art. 230ter.
(
Diritti del convivente). Al
convivente di fatto che presti stabilmente la
propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione
non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
Art. 17.
(Forma della domanda di interdizione
e di inabilitazione)
1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del
coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno,
qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
Art. 18.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti
del contratto di convivenza)
1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo,
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri
individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Art. 19.
(Contratto di convivenza)
1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in
comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale possono altresì fissare la
comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti
in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne
ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne
copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli
5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223.
4. Il contratto può prevedere:
a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle
sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile;
5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in
qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire
conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli
appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del
contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in
cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Art. 20.
(Cause di nullità)
1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di
convivenza;
b) in violazione del comma 1 dell'articolo 11;
c) da persona minore di età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi
dell'articolo 84 del codice civile;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di
interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il
delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di
proscioglimento.
Art. 21.
(Risoluzione del contratto di convivenza)
1. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle
forme di cui al comma 2 dell'articolo 19.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il notaio che riceve o che
autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, a
notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal
contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la
dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a
novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o
unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha ricevuto il contratto
di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del
contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché
provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del
contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
Art. 22.
(Norme applicabili)
1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30bis.
(
Contratti di convivenza). 1.
Ai contratti di convivenza disciplinati dal Capo
II della legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti
di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino
italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti
in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di
cittadinanza plurima».
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Capo I, valutati complessivamente in 3,7 milioni di
euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno
2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7
milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro
per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a
3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro
per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno
2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge
29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20152017,
nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al
monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 della
presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma
2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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